Sorveglianza fisica – Apparecchi radiografici

Sorveglianza fisica – Apparecchi radiografici

Gli apparecchi radiografici installati negli ospedali, nelle strutture sanitarie polivalenti, nei centri radiologici o nel piccolo studio dentistico, sono soggetti a leggi italiane specifiche. Queste leggi rappresentano il recepimento della normativa europea per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti. Le stesse leggi sono applicate in campo industriale per dispositivi che servono ad effettuare indagini analoghe a quelle diagnostiche.

Compito del responsabile del presidio medico è quello di contattare con buon anticipo dall’acquisto di un radiografico, un esperto qualificato in radiazioni ionizzanti. Questa figura professionale è prevista dal decreto 230 e integrerà il lavoro svolto dal RSPP per quanto riguarda il rischio da radiazioni per tutti i soggetti che possono subire un irraggiamento.

Conviene contattare l’esperto qualificato almeno due mesi prima dall’ installazione dell’apparecchiatura radiografica. Infatti la normativa prevede le comunicazioni preventive di inizio attività radiologica agli organi di controllo. E’ necessario effettuare alcune comunicazioni formali (tramite PEC oppure raccomandata RR)  necessarie ad informare dell’installazione dell’apparecchiatura.

L’esperto qualificato si occupa della protezione dei lavoratori, dei paziente, e del pubblico in genere.

1) Effettua la classificazione dei lavoratori in base alla possibile dose di radiazioni che ognuno rischia di ricevere durante l’anno lavorativo

2) Progetta se necessario le barriere (molto spesso realizzate in piombo e cemento armato) per ridurre l’esposizione ai raggi nei locali confinanti con apparecchiature di potenza non trascurabile

3) Progetta in accordo al datore di lavoro le fasi lavorative giornaliere: procedure di intervento degli esami diagnostici; emergenze; utilizzo di dispositivi di protezione

4) Redige l’analisi dei rischi da radiazioni da allegare al documento generale previsto dalla 81/2008

5) Deve ovviamente gestire le comunicazioni obbligatorie agli organi di controllo


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