A partire dal DLgs 587 viene specificata la velocita’ di intervento del limitatore di velocita (CEV). A seguito di un indagine compiuta dal gruppo di lavoro dell’UNI si e’ riscontrato che nessun costruttore in Europa aveva mai provato a immettere sul mercato i paracadute a presa istantanea con effetto ammortizzato.
L’intervento del limitatore di velocità che azione il paracadute della cabina deve avvenire non prima che la velocità della cabina raggiunga il 115% della velocità nominale e prima che essa raggiunga:
per i paracadute a presa istantanea diversi da quelli a rulli;
per i paracadute a presa istantanea del tipo a rulli;
per i paracadute a presa istantanea con effetto ammortizzato e per i paracadute a presa progressiva usati per velocità nominale non maggiore di 1,0 m/s;
per i paracadute a presa progressiva usati per la velocità nominale maggiore di 1,0 m/s.