Ascensori – Intervento del limitatore di velocità – Norma 81-20

Ascensori – Intervento del limitatore di velocità – Norma 81-20

A partire dal DLgs 587 viene specificata la velocita’ di intervento del limitatore di velocita (CEV). A seguito di un indagine compiuta dal gruppo di lavoro dell’UNI si e’ riscontrato che nessun costruttore in Europa aveva mai provato a immettere sul mercato i paracadute a presa istantanea con effetto ammortizzato.
L’intervento del limitatore di velocità che azione il paracadute della cabina deve avvenire non prima che la velocità della cabina raggiunga il 115% della velocità nominale e prima che essa raggiunga:

 \boxed{0.8 \quad \left [ \frac{m}{s} \right ]} per i paracadute a presa istantanea diversi da quelli a rulli;

 \boxed{1.0 \quad \left [ \frac{m}{s} \right ]} per i paracadute a presa istantanea del tipo a rulli;

 \boxed{1.5 \quad \left [ \frac{m}{s} \right ]} per i paracadute a presa istantanea con effetto ammortizzato e per i paracadute a presa progressiva usati per velocità nominale non maggiore di 1,0 m/s;

 \boxed{1.25 \cdot v + \frac{0.25}{v} \quad \left [ \frac{m}{s} \right ]} per i paracadute a presa progressiva usati per la velocità nominale maggiore di 1,0 m/s.


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